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LA SICUREZZA SUL LAVORO NEL MONDO DELL'HAIRSTYLE
15 Dicembre 2024

Spesso si ritiene che il tema della sicurezza sul lavoro riguardi esclusivamente le aziende che utilizzano macchinari pesanti, sostanze chimiche o attrezzature particolarmente rischiose. In realtà, le norme stabilite dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro si applicano a tutte le imprese, inclusi i settori più piccoli e apparentemente meno pericolosi, come ad esempio i saloni di parrucchiere. Qualsiasi attività lavorativa presenta potenziali insidie che possono mettere a rischio la salute dei lavoratori. È fondamentale individuare questi pericoli con anticipo, così da poter implementare fin da subito misure di prevenzione e protezione efficaci.

 
Un salone di bellezza, come molte altre imprese, si compone di un datore di lavoro, dipendenti, clienti, strumenti, ambienti lavorativi e compiti specifici. Proprio per tali caratteristiche, anche un’attività come questa non è esente da rischi. La normativa sulla sicurezza identifica i saloni come luoghi di lavoro legati al maneggio, uso e vendita di prodotti cosmetici. Per tali imprese è in vigore la Legge 11 ottobre 1986 n. 713, che disciplina il maneggio, la produzione, l'utilizzo e la vendita dei cosmetici, che sono considerati sostanze chimiche e pertanto associati a potenziali rischi. Come stabilito nell’articolo 223 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro deve innanzitutto verificare se esistano agenti chimici pericolosi nell’ambiente e valutare i relativi rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 
L'uso quotidiano di prodotti cosmetici in un salone rappresenta quindi una minaccia non solo per i lavoratori ma anche per i clienti. Inoltre, i rischi non si limitano ai prodotti: l'impiego di apparecchi elettrici, macchinari per l'acconciatura e il taglio dei capelli, oltre a strumenti taglienti come forbici e lamette, può generare situazioni spesso sottovalutate ma potenzialmente gravi.
 
Dunque, i parrucchieri sono esposti a diverse tipologie di rischi:
 
- Rischio chimico : derivante dall’uso di shampoo, tinte, balsami, agenti decoloranti e altri prodotti cosmetici;
 
- Rischio igienico : se non vengono rispettate le norme sulla pulizia degli spazi lavorativi;
 
- Rischio biomeccanico : legato a posture scorrette o movimenti ripetitivi che possono mettere sotto stress il sistema muscolo-scheletrico;
 
- Rischio di incidenti da taglio : causati da strumenti come forbici, lamette o rasoi elettrici;
 
- Rischio di bruciature : connesso all’uso di phon e piastre.

 
Come può un datore di lavoro mitigare i rischi presenti in un salone?
Quali sono le procedure da seguire e quali obblighi rispettare? In base al D.Lgs 81/08, il datore di lavoro ha il compito primario di identificare e valutare tutti i rischi presenti nell’ambiente aziendale. Essendo la figura che conosce a fondo gli aspetti operativi della propria impresa – dagli strumenti agli spazi utilizzati, fino alle mansioni svolte – è suo dovere procedere alla stesura di un Documento di Valutazione di Rischio. Le informazioni raccolte durante questa analisi rappresentano il punto di partenza per una gestione efficace della sicurezza sul lavoro.
 
Secondo l'articolo 29, comma 5, i datori di lavoro che impiegano fino a 10 lavoratori devono eseguire la valutazione dei rischi adottando le procedure standardizzate. Generalmente, i saloni di bellezza rientrano in questa categoria, poiché raramente superano il limite dei 10 lavoratori. Tuttavia, qualora un salone avesse più di 10 dipendenti, è utile approfondire il Decreto Legislativo. Esso prevede che,  nel caso di attività con un numero di lavoratori fino a 50, la valutazione dei rischi possa essere condotta seguendo le procedure standardizzate basate su schemi specifici e una modulistica precompilata, reperibile nel Testo Unico sulla sicurezza.

 
I passaggi per eseguire la valutazione dei rischi secondo la procedura standardizzata includono: - Descrizione generale dell’azienda - Analisi delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni - Individuazione dei pericoli presenti nell’azienda - Dettaglio delle mansioni svolte da coloro esposti ai pericoli e degli ambienti di lavoro coinvolti - Utilizzo di strumenti informativi utili alla valutazione (registro infortuni, profili di rischio, banche dati sui fattori di rischio, liste di controllo, ecc.) - Valutazione dei rischi legati a tutti i pericoli identificati, utilizzando criteri definiti dalla legislazione o, in loro assenza, sistemi basati sull’esperienza aziendale e sulla consultazione di dati disponibili, tra cui registro infortuni, norme tecniche, profili di rischio e istruzioni operative - Definizione delle misure di prevenzione e protezione adeguate - Monitoraggio delle misure adottate - Pianificazione di interventi per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza - Stesura delle procedure necessarie per implementare le misure.

 
Una volta completato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il datore di lavoro è tenuto a eliminare o ridurre al minimo i rischi, attuando misure di sicurezza appropriate. Per un salone di parrucchiere, tali misure possono consistere nell’eliminare l’uso di prodotti tossici o attrezzature obsolete e potenzialmente pericolose. È possibile anche richiedere ai dipendenti l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI), come mascherine e guanti, per proteggersi da sostanze nocive o agenti chimici irritanti o corrosivi per la pelle. Un ulteriore modo per contenere i rischi è offrire ai dipendenti una formazione adeguata. Comprendere i pericoli presenti sul luogo di lavoro aiuta a prevenirli, garantendo la sicurezza propria, quella dei colleghi e quella dei clienti.
 
Rispettare questi obblighi non è importante solo per evitare sanzioni amministrative o conseguenze penali, ma soprattutto per salvaguardare la salute dei lavoratori e incrementare la competitività del salone.
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