STATUTO - Assoparrucchieri

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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
(Costituita in data 30 Luglio 2024)

 
TITOLO I
 Costituzione- Sede- Durata- Patrimonio

 
Art.   1 - È costituita l'Associazione denominata: “ASSOPARRUCCHIERI”
 
Con sede in Roma (RM), piazza Francesco Morosini n.12, la sede potrà essere trasferita altrove e potranno altresì essere create sedi secondarie, uffici di rappresentanza e delegazioni, in alte città d’Italia od all’estero. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

 
Art.   2 - Carattere dell'Associazione.
 
L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile in forma di associazione non riconosciuta ed è regolata dal presente statuto e dai previsti regolamenti propedeutici ad una sana e serena gestione dell’attività associativa. Essa ha come scopo principale quello di promuovere, tutelare, valorizzare e diffondere le attività dei parrucchieri, estetisti, barbieri e di tutte le attivià imprenditoriali correlate alle forniture di beni e servizi per la cura della persona, ponendosi come riferimento nazionale nella creazione di una rete coesa, partecipata e condivisa. È un’organizzazione sindacale di categoria che intende rappresentare gli interessi degli imprenditori, datori di lavoro, sotto gli aspetti economici, politici e contrattuali, e non ha fini di lucro. L’associazione ha facoltà, in caso di particolare necessità, di procedere all’assunzione di lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà partecipare quale socio, aderire o affiliarsi ad altri Enti e/o Associazioni e/o Federazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

 
Art.   3 - Durata dell'Associazione.
 
La durata dell'Associazione è illimitata.

 
Art.   4 - Patrimonio.
 
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 
a)       dai beni che vengono acquistati con la quota di ammissione dei soci ordinari;
 
b)       dai beni che diverranno di proprietà a qualsiasi titolo, e sui quali non può essere vantato alcun diritto di proprietà da parte di terzi;
 
c)       dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

 
TITOLO II
Oggetto

 
Art. 5 – Scopo sociale.
 
L'Associazione ha come scopo principale quello di tutelare, promuovere, valorizzare e diffondere le attività dei parrucchieri, estetisti, barbieri e di tutte le attivià imprenditoriali, commerciali, artigianali ed altro, rissumibili nel termine “Consulente d’immagine ed estetica” e di tutte la altre attività analoghe/correlate alle forniture di servizi, beni ed indotto, il tutto ponendosi come riferimento nazionale nella creazione di una rete partecipata e condivisa. L’Associazione è strutturata in base a principi democratici, nel pieno rispetto delle pari opportunità tra i sessi e non persegue fini di lucro, ed opera per fini di promozione, rappresentanza, aggregazione, formazione, tutela degli interessi giuridici, etici e morali delle categorie di riferimento. Si propone come strumento di valorizzazione dei datori di lavoro ponendo in essere attività ed iniziative di supporto strategico per i datori di lavoro, creando percorsi formativi a gestione diretta o con l’ausilio di enti terzi.
 
Per incentivare, supportare e tutelare le attività dei soci titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti attività:
 
·                    Attività di aggregazione a livello nazionale per la categoria dei consulenti d’immagine ed estetica per presentarsi ai "tavoli" istituzionali e della politica nazionale presso cui portare le istanze della categoria;
 
·                    Richiesta di credito d'imposta per le per le aziende che investono in formazione sia per i titolari che per i propri collaboratori.
 
·                    Proposte di norme più stringenti per garantire la sicurezza sul lavoro, prevenendo malattie professionali legate all’uso di prodotti chimici;
 
·                    Campagne di marketing che promuovano l'artigianato italiano dei parrucchieri sia a livello nazionale che internazionale ;
 
·                    Richiesta di agevolazioni fiscali per le piccole imprese ed i saloni dei parrucchieri, inclusi sconti sulle tasse, riduzione dell'IVA ( al pari degli altri Paesi dell'Unione Europea) e incentivi per l'assunzione di nuovi dipendenti;
.                    Contrasto all'abusivismo attraverso una piattaforma per le segnalazioni, che le invii agli organi preposti per il controllo
.                    Promozine dell'uso di prodotti eco-compatibili e sostenibili nei saloni, eventualmente attraverso incentivi fiscali per chi adotta pratiche ecologiche ;
.                    Introduzione di un "marchio di qualità" per parrucchieri, eventualmente facendo ricorso alla strumento del c.d. "marchio collettivo" ;
.                    Pubblicazione di una rivista da diffondere presso gli iscritti;
.                    Creazione di gruppi d'acquisto;
.                    Implementazione di programmi per una corretta gestione dei rifiuti generati dai saloni e dai centri di consulenza di immagine ed estetica, riducendo l’impatto ambientale;
·                    Accesso a finanziamenti agevolati attraverso la creazione di fondi o facilitare l'accesso a prestiti a tassi agevolati sia per l'apertura di nuovi saloni o per l'ammodernamento delle strutture esistenti;
.                    Promozione per l'adozione di tecnologie digitali per la gestione delle prenotazioni, il marketing e per la gestione del cliente, offrendo sovvenzioni per l'acquisto di software e strumenti digitali;
 
·                    Partnership con istituti di formazione professionale, scuole ed università per sviluppare programmi di apprendimento pratico e stage, facilitando l'inserimento lavorativo dei giovani.
 
·                    Organizzare fiere, eventi e concorsi di settore per promuovere l'innovazione e la creatività nel campo della consulenza d’immagine ed estetica, offrendo visibilità ai talenti emergenti e nuove opportunità di networking.

 
Inoltre l’associazione si propone di impegnarsi nella realizzazione, promozione, incentivazione delle seguenti attività, iniziative e servizi, con intenti e fini di carattere sociale, culturale ed assistenziale:
 
1.       infrastrutture per la realizzazione di prodotti creativi dei giovani;
 
2.       organizzazione di manifestazioni culturali e sociali nell’interesse della collettività al fine di favorire l’aggregazione, la condivisione ed il confronto tra i datori di lavoro;
 
3.       promuovere attività editoriali attraverso la progettazione, la pubblicazione, l’edizione e diffusione di prodotti informativi, anche a livello multimediale e web, produzione video ed altre forme comunicative;
 
4.       costruire attività progettuali senza scopo di lucro, con l’obbiettivo di sostenere iniziative di natura civile e sociale utili alla promozione di aggregazione, il tutto secondo i principi delle pari opportunità e scevro da ogni discriminazione di carattere sociale;
 
5.       Promuovere la solidarietà e la cooperazione con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, alle pari opportunità, ai servizi alla persona ed all’educazione alla pace tra i popoli.
 
Per raggiungere gli scopi sociali, l’Associazione potrà aderire ad iniziative promosse da altri Enti di carattere locale o nazionale con scopi sociali analoghi o parzialmente coincidenti.

 
TITOLO III
Aderenti

 
Art. 6 Soci
 
Possono essere soci tutti i soggetti giuridici che svolgono le attività definite all’articolo 2 del presente statuto, che si impegnano al rispetto dei contenuti del presente statuto e di eventuali regolamenti interni o disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale. La qualifica di “socio” si acquisisce previa compilazione della domanda di ammissione ed al contestuale versamento della quota associativa annuale. Le norme del presente statuto riferite ai soci devono essere considerate destinate al soggetto giuridico tranne laddove diritti e doveri possono essere esercitati solo da persona fisica, che sarà il Legale Rappresentante o altra persona indicata dal soggetto giuridico associato. I soci concorrono all’elezione delle cariche istituzionali, partecipano alla vita democartica ed alla gestione dell’associazione, con pari dignità e senza distinzione alcuna, nel Congresso Nazionale. La qualifica di socio non dà diritto ad alcun tipo di remunerazione, diretta od indiretta, ed impegna il socio stesso al versamento della quota sociale che non è rimborsabile ad alcun titolo, e non trasmissibile.

 
Art. 7 – Settori
 
I soci, fermo restando i lori diritti statutari, potranno essere idendificati in quattro categorie operative: artigianato, commercio, lavoratori autonomi e professionisti e piccola media impresa. In funzioni di tali categorie, si potranno prevedere percorsi istituzionali differenziati che saranno oggetto di apposito regolamento redatto ed approvato dal Consiglio Nazionale.
 
Art. 8 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei soci.

 
I soci che violino le norme del presente statuto e dei regolamenti, sono soggetti a procedimenti disciplinari. Quando siano ravvisabili casi di violazione dello statuto, dei Regolamenti e degli ordinamenti, casi di ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali dell’associazione i soci possono essere sospesi in via cautelativa, sospesi a tempo determinato o espulsi, secondo la gravità del caso. I provvedimenti sono comminati dal Consiglio Nazionale o, in caso di gravità ed urgenza, dalla Presidenza Nazionale che, a pena di decadenza del provvedimento, dovrà chiedere al Consiglio Nazionale, entro tre mesi, la ratifica. Il provvedimento di sospensione cautelare può avere una durata massima di mesi tre.

 
TITOLO IV
 L'organizzazione

 
Art.  9 - Organi dell’Associazione.
 
Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, la Presidenza Nazionale ed il Consiglio Nazionale.

 
Art. 10 – L’Assemblea dei soci.
 
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote all’atto del suo svolgimento e si riunisce in Congresso una volta ogni cinque anni, o su impulso della maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale o della totalità dei membri della Presidenza Nazionale, per uno o più dei seguenti compiti:
 
a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Nazionale;
 
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 
c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
 
d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 
e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dalla Presidenza o dal Consiglio Nazionale.
 
Il Congresso è convocato dal Consiglio Nazionale ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un quinto dei soci aventi diritto di voto.
 
La convocazione dev’essere effettuato a mezzo avvisi firmati dal Presidente o dal Vicepresidente pubblicati sul sito dell’associazione ed eventualmente con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, purché verificabile. L’avviso deve specificare il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
 
Il Congresso è valido in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto di voto deliberativo e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può avvenire prima di dodici ore dalla prima convocazione.
 
Il Congresso delibera validamente se le proposte ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Sono ammesse un massimo di 2 (due) deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza. All’atto di convocazione deve essere precisato se il voto verrà espresso anche o solamente per corrispondenza. Nel caso in cui il voto venga espresso solamente per corrispondenza il Congresso si considererà convocato in unica seduta qualunque sia il numero dei votanti.
 
Tutti i soci possono votare per corrispondenza. In caso di voto anche per corrispondenza, ai fini del quorum costitutivo sono considerati presenti tutti i soci che abbiano fatto pervenire nei termini la propria scheda di voto. Il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto. Le schede di voto, anche in formato digitale, dovranno essere disponibili, a cura del Direttivo o di uno o più soci all’uopo specificamente delegati, contestualmente alla comunicazione della convocazione del Congresso. Nel caso di voto anche per corrispondenza, il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo nonché al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo. Le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate.
 
Le deliberazioni del Congresso sono portate a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul sito dell’Associazione ed eventualmente con qualunque altro mezzo ritenuto opportuno dalla Presidenza Nazionale.

 
Art. 11 - Il Consiglio Nazionale.
 
Il Consiglio Nazionale rappresenta l’Assemblea dei soci e determina gli indirizzi generali di carattere politico e programmatico dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci e dura in carica cinque anni. È composto fino a undici membri; in ogni caso, il numero dei consiglieri che non siano anche componenti della Presidenza Nazionale deve essere comunque superiore rispetto a quelli che ne fanno parte. I soci fondatori sono componenti di diritto, salvo espressa rinuncia da comunicare per iscritto con Raccomandata anche a mano indirizzata al Consiglio Nazionale prima del Congresso. Ha i seguenti compiti:
 
- approva il rendiconto;
 
- delibera sull'esclusione degli associati;
 
- approva i regolamenti di cui al successivo art. 21;
 
- delibera le linee guida dell'Associazione;
 
- controlla il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione.

 
Art. 12 - Il Consiglio Nazionale, modalità di convocazione e validità.
 
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto, in via straordinaria almeno ogni qu anni per eleggere gli organi dell'Associazione. E' validamente costituito se risulta presente la maggioranza dei componenti, in via straordinaria si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno la maggioranza assoluta dei propri componenti o della Presidenza Nazionale. Sia in via ordinaria che straordinaria, il Consiglio è convocato dal Presidente Nazionale ed indetto dalla Presidenza Nazionale. Viene convocato mediante comunicazione scritta o telematica entro otto giorni dalla sua celebrazione. L’avviso di convocazione deve riportare la data, il luogo di svolgimento e l’ordine del giorno. Sia quando si riunisce in via ordinaria sia quando si riunisce in via straordinaria, affinché la riunione sia valida, in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. La partecipazione al Consiglio Nazionale potrà avvenire anche in forma telematica purchè sussistano i presupposti di identificazione certa e di partecipazione alla discussione ed al voto. Iulle questioni che li riguardano personalmente o che ineriscono i propri compiti, i consiglieri che sono anche membri della Presidenza nazionale sono tenuti ad astenersi.

 
 
Art. 13 - Presidenza Nazionale.
 
È l’organo di gestione dell’Associazione; attua le linee programmatiche dettate dal Consiglio. È eletta dal Consiglio nazionale che sceglie i componenti fra i suoi membri. È composta dal Presidente dell’Associazione che la presiede e da un numero di ulteriori membri effettivi, variabile da due a quattro.
 
Si riunisce di norma ogni tre mesi o comunque ogni qualvolta lo richieda uno dei suoi membri. È convocata mediante semplice comunicazione verbale o a mezzo email. Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 
Art. 14 - Il Presidente dell’Associazione.
 
È eletto dal Consiglio, ha la firma sociale e la rappresentanza legale e politica dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Al Presidente dell’Associazione sono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione e, su delega della Presidenza Nazionale, di straordinaria amministrazione, compresa la possibilità di aprire conti attivi e passivi ed operare con istituti bancari. Convoca e presiede la Presidenza Nazionale. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o dal membro più anziano di età, che ne assume tutti i poteri.

 
Art. 15 - Articolazione funzionale
 
La Presidenza Nazionale può costituire sezioni per il raggiungimento di uno o più degli scopi sociali.

 
Art. 16 - Articolazione territoriale.
 
Nelle provincie che abbiano almeno 50 soci, gli stessi possono eleggere un Coordinatore provinciale oppure possono costituire un Comitato. Sia il Coordinatore sia il Comitato hanno lo scopo di rappresentare l’Ente e gli affiliati della provincia presso le sedi istituzionali; hanno altresì lo scopo di creare e coordinare azioni comuni e quant'altro sia di utilità per i soci presenti sul territorio e per l’Ente. La Presidenza Nazionale ha la facoltà di nominare un Coordinatore provinciale o di costituire un Comitato laddove non siano presenti almeno cinquanta affiliati o nel caso in cui questi non abbiano provveduto alle relative elezioni o costituzioni, altresì potrà nominare un Commmissario Straordinario in ogni caso ed ipotesi che riterrà utile al corretto funzionamento dell’Ente. In caso di contrasto fra affiliati e Presidenza, la controversia verrà risolta dal Consiglio Nazionale.

 
Art. 17 – Direttore Generale
 
Il Direttore Generale è un profilo lavorativo a carattere facoltativo che coordina, gestisce ed organizza l’attività generale dell’Ent; può essere nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale, che dovrà determinare l’inquadramento, la retribuzione ed i limiti operativi delle funzioni attribuite.

 
 
TITOLO V
 Patrimonio

 
Art. 18 - Entrate
 
Le entrate dell’associazione derivano da: quote associative annue, quote di adesione, contributi volontari straordinari dei soci, quote e contributi eventualmente stornati dalle sedi territoriali regionali o provinciali, i proventi di cessione di beni e servizi agli associati anche attraverso lo svolgimento di attivitàdi natuira commerciale purché svolta in maniera sussidiaria e comunque finalizzata al reggiungimento degli scopi e degli obbiettivi istituzionali, eventuali contributi dello Stato, Enti Pubblici e/o privati di altro genere, introiti da maniofestazioi, campagne di fundrising e crowfunding, rimborsi da convenzioni. Ogni anno entro il 31 dicembre la Presidenza Nazionale determina il valore delle quote associative.

 
Art. 19 - Esercizio Sociale
 
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La Presidenza Nazionale predispone il rendiconto da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale. È fatto divieto all’Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di capitale durante la vita dell’Associazione. L’eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto per il raggiungimento degli scopi sociali.

 
TITOLO VI
Disposizioni varie

 
Art. 20 - Il Codice Etico
 
L’associazione si dota di un Codice etico, approvato dal Consiglio Nazionale. Tale documento conterrà i principi etici, professionali ed istituzionali che contraddistiguono le attività del settore, nonché i parametri definti nei confronti della clientela.

 
Art. 21 - Regolamenti
 
Particolari norme di funzionamento e di piena attuazione del presente atto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura della Presidenza Nazionale. In particolare essi disciplineranno almeno le seguenti materie:
 
- Modalità di adesione dei soci;
 
- Modalità di presentazione delle candidature alle cariche sociali;
 
- Procedure per la revoca e la radiazione delle adesioni dei soci;
 
-Procedure per l’amministrazione della giustizia all’interno dell’Associazione;
 
- Norme per l’attribuzione del numero di voti ai delegati e il conferimento delle deleghe;
 
      - Regolamento di contabilità;
 
      - Regolamento per l’attività dei coordinatori provinciali;
 
      - Norme per la trasparenza degli atti associativi;
 
      - Procedura per le comunicazioni sociali;
 
    - Regolamento per il funzionamento degli Organi sociali.
 
I regolamenti, predisposti dalla Presidenza Nazionale, vengono approvati dal Consiglio Nazionale.

 
Art.   22 – Quota di ammissione.
 
La quota di ammissione è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Inoltre essendo comprensiva di spese per l’acquisto di beni e di quote depositate in conto capitale, il socio ordinario che desiderasse dimettersi dalla qualità di socio non verrà in alcun modo rimborsato delle somme versate.

 
Art.   23 – Responsabilità.
 
L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni comunque derivanti agli aderenti della stessa. I soci aderenti assumono l'obbligo, nei confronti dell'Associazione, di tenerla rilevata ed indenne da ogni domanda di risarcimento danni, provocati dagli stessi, nei confronti di terzi.

 
Art.   24 – Scioglimento.
 
In caso di scioglimento dell'Associazione, il Congresso appositamente convocato procederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti tra i membri della Presidenza o del Consiglio ai quali è devoluto il compito di liquidare il patrimonio sociale.
 
L'eventuale residuo attivo sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 

 
TITOLO VII
 Disposizioni finali

 
Art. 25 - Per tutto quello non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dall'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscritti stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all'Associazione.

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